Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Sotto la denominazione Patrimonio Novazzano è costituita un’Associazione di durata illimitata ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

L'Associazione ha sede presso l’indirizzo del Coordinatore 1.

Art. 2 - Profilo

L’Associazione Patrimonio Novazzano è un’organizzazione di utilità pubblica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 3 - Scopi

L’Associazione si impegna a favore del recupero, della tutela e della promozione del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, artistico, storico ed architettonico del Comune di Novazzano.

Le attività dell’Associazione comprendono:
- il recupero, la protezione e la promozione degli aspetti ambientali, storici e culturali che definiscono il patrimonio, i caratteri e l’identità del Comune;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile del Comune;
- la sensibilizzazione della popolazione verso il patrimonio del Comune;
- la realizzazione di progetti ed eventi in linea con gli scopi dell’Associazione;
- la collaborazione con altre associazioni, Comuni, enti e gruppi aventi scopi simili e condivisi, e la loro messa in relazione.

Nel caso di progetti intercomunali, o comunque per promuovere gli scopi statutari e per collaborare alla tutela della regione nel suo insieme, si riserva la possibilità di agire in altri Comuni.

Art. 4 - Mezzi finanziari

I fondi dell’Associazione sono costituiti dalle seguenti fonti:
- le tasse sociali annue;
- i contributi di terzi, sotto forma di donazioni, sussidi e lasciti;
- ogni altra entrata di qualsiasi natura intestata all’Associazione Patrimonio Novazzano.

Il Comitato direttivo è tenuto ad utilizzare il capitale sociale in conformità con gli scopi dell’Associazione.

Art. 5 - Soci e socie

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell’Associazione può richiedere l’adesione. Le richieste devono essere sottoposte al Comitato direttivo, che decide in merito all’ammissione.

I soci e le socie sono suddivisi in:
- soci fondatori e socie fondatrici: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell’Associazione;
- soci attivi e socie attive;
- soci sostenitori e socie sostenitrici: coloro che pagano una tassa sociale uguale o superiore al valore determinato per godere di questa definizione;

- soci onorari e socie onorarie: su proposta del Comitato direttivo, l’Assemblea può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell’Associazione.

Ogni socio o socia ha un diritto di voto in sede assembleare.
La qualità di socio e socia si perde attraverso l’inoltro scritto delle dimissioni entro la fine di ogni anno civile, a seguito del mancato versamento della quota sociale annuale, in seguito all’espulsione o in caso di decesso. Il Comitato aggiorna almeno una volta all’anno l'elenco dei soci e delle socie.

Art. 6 - Responsabilità dei soci e delle socie

L’Associazione risponde dei propri obblighi unicamente con il patrimonio sociale. I soci e le socie sono liberati da ogni responsabilità personale.

Art. 7 - Tassa sociale

Le tasse sociali si dividono nelle seguenti categorie:
- la tassa iniziale per i soci fondatori ammonta a CHF 50.-;
- la tassa per i soci attivi ammonta a CHF 20.- annui;
- la tassa per i soci sostenitori ammonta ad un valore minimo di CHF 50.- annui;
- la tassa per studenti ed apprendisti ammonta a CHF 10.- annui.

I valori delle tasse sociali sono approvati ed eventualmente aggiornati dall’Assemblea generale.

Art. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale;
- il Comitato direttivo;
- i Revisori dei conti.



Art. 9 - Assemblea generale

L’Assemblea generale è l’organo superiore dell’Associazione e vi possono partecipare tutti i soci e tutte le socie.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è ritenuta valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La convocazione avviene con almeno 14 giorni di anticipo. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato direttivo o da almeno un quinto dei soci e delle socie.

Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea:
- la nomina del Comitato direttivo;
- la nomina dei Coordinatori / delle Coordinatrici;
- la nomina dei Revisori dei conti;
- l’approvazione del verbale della precedente Assemblea generale o straordinaria;
- la deliberazione sulle istanze del Comitato direttivo e dei soci;
- l’approvazione e l’eventuale aggiornamento delle quote sociali annue;
- l’approvazione e la revisione dello Statuto sociale;
- lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione dei suoi fondi;
- l’approvazione dei conti;
- lo scarico al Comitato direttivo.

Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea generale per votazione a maggioranza semplice dei soci presenti. Possono essere prese decisioni solo su oggetti all’ordine del giorno.

Art. 10 - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri. I membri del Comitato direttivo rappresentano l’Associazione verso terzi ed hanno il dovere di curare gli interessi dell’Associazione.

L’Assemblea generale elegge i membri del Comitato direttivo ed i due Coordinatori / le due Coordinatrici. Per fare parte del Comitato direttivo bisogna essere soci o socie dell’Associazione. I membri del Comitato direttivo entrano in carica subito dopo la nomina, restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo elegge al suo interno un Segretario / una Segretaria ed un Cassiere / una Cassiera. La sovrapposizione di più ruoli all’interno del Comitato direttivo è consentita.

Il Comitato si riunisce quando un suo membro lo ritiene utile e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il Comitato può determinare, in caso di gravi mancanze o a seguito di incompatibilità con gli scopi dell’Associazione, l’espulsione di uno o più soci.
Il Comitato provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed in particolare:
- fa uso del capitale sociale in conformità con gli scopi dell’Associazione;
- redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell’Associazione;
- esegue le direttive d'ordine generale impartite dall’Assemblea generale e - delibera sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- convoca l'Assemblea generale;
- può istituire una o più commissioni speciali attribuendo un mandato specifico. Le commissioni speciali sono da ritenersi automaticamente sciolte una volta terminato il mandato;
- può impiegare o incaricare terze persone, eventualmente dietro compenso, ai fini del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Le comunicazioni all’interno del Comitato direttivo ed all’interno dell’Associazione avvengono preferibilmente in forma elettronica.

Art. 11 - Revisori dei conti

L’Assemblea generale elegge due Revisori dei conti che restano in carica per un anno e possono essere rieletti. I revisori controllano annualmente la tenuta dei conti, la gestione dei beni dell’Associazione e presentano il loro rapporto annuale all’Assemblea generale.

Art. 12 - Diritto di firma

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due dei membri del Comitato direttivo. Un membro deve essere uno dei Coordinatori / delle Coordinatrici.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, qualora vi sia il consenso della maggioranza dei soci e delle socie presenti ad un'Assemblea straordinaria espressamente convocata.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un’altra Associazione con scopi simili alla stessa e al beneficio dell’esonero fiscale. La distribuzione del patrimonio tra i soci e le socie non è consentita.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili all’Associazione, in particolare gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell’Assemblea costitutiva, svoltasi a 6883 Novazzano (TI), il 24 febbraio 2024.
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